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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.2.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.2.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di garantire la continuità didattica e di servizio nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, assicurando altresì la regolare erogazione degli stipendi al personale assunto per l'anno accademico 2019/2020 con contratto di lavoro annuale su posto vacante o disponibile al 31 gennaio 2020, i termini di cui all'articolo 489 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e all'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono prorogati al 30 aprile 2020. Analogamente i termini di cui all'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 sono prorogati alla medesima data del 30 aprile 2020.

  2-ter. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis il servizio prestato dal personale docente assunto con contratto annuale su posto vacante o disponibile è considerato valido a tutti gli effetti di legge a condizione che esso sia stato prestato ininterrottamente dalla data di effettiva assunzione fino al termine dell'anno accademico 2019/2020. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite delle Direzioni provinciali dei Servizi vari (Ragioneria provinciale dello Stato), provvede al mantenimento in essere delle partite stipendiali e alla liquidazione delle spettanze mensili.