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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.10.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.10.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al comma 86, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, a euro 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 e a euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2020,».

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5-bis, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  5-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.