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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.1.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.1.
inammissibile

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di consentire la piena e più efficace attuazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, garantendo il pieno allineamento con le norme contenute nell'articolo 1 commi 653 e seguenti della legge n. 205 del 2017, i termini di cui all'articolo 8, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica sono prorogati di un anno.

  2-ter. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis, il comma 3 dell'articolo 8 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica è sostituito dal seguente:
  «3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall'anno accademico 2021/2022. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 è approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2020».

  2-quater. Analogamente e per le stesse finalità di cui ai precedenti commi 2-bis e 2-ter, all'articolo 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, primo periodo, le parole: «fino all'anno accademico 2017-2018 incluso,», sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso».
  2-quinquies. Ai fini di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quater, il Ministero dell'università e della ricerca con atto ricognitivo aggiorna le graduatorie nazionali redatte in esecuzione di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 655, della legge n. 205 del 2017, procedendo all'inserimento del personale docente che alla data del 31 dicembre 2019 abbia maturato i requisiti di accesso previsti dal decreto ministeriale n. 597 del 14 agosto 2018.