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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.07.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.07.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Proroga di termini per l'attività scolastica negli edifici scolastici con indice di rischio sismico basso)

  1. Al decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Prosieguo dell'attività scolastica negli edifici oggetto di verifiche di vulnerabilità sismica con indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti o oggetto di riparazione o ricostruzione) – 1. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici oggetto di interventi di riparazione o ricostruzione sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche in altre strutture finché non verranno terminati gli stessi. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa.
   2. Le amministrazioni pubbliche proprietarie di edifici scolastici che, all'esito delle verifiche di vulnerabilità, diano un indice di rischio sismico al di sotto di quello previsto dalle norme vigenti e specifiche o che, in attesa di tale verifiche, presentino già criticità che con molta probabilità daranno esiti non conformi alle norme suddette, sono autorizzate a dislocare le attività scolastiche, finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza, in altre esistenti che rispondono agli indici di norma. Le eventuali dislocazioni sono concordate con la struttura commissariale e gli eventuali oneri derivanti sono sostenuti e rimborsati dalla stessa».