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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.06.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.06.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, come convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  «2-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici possono essere assunti, secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della graduatoria del concorso successivo.».