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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.04.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Corsi di laurea in cure palliative)

  1. Ai fini di attivare percorsi formativi universitari per le cure palliative sia nell'ambito del corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia, sia nell'ambito delle scuole di specialità, il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di indebitamento e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 18.