Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Modifica alle disposizioni concernenti la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico)
1. Il comma 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
«598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere la mansione di coordinamento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano almeno cinque anni di servizio ovvero dieci anni di attività come coordinatori nell'ambito delle attività disciplinate dal presente comma.».