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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
6.02.
inammissibile

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica alle disposizioni concernenti la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico)

  1. Il comma 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è sostituito dal seguente:
  «598. Acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico e possono continuare a svolgere la mansione di coordinamento coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui al comma 594, a condizione che, alla medesima data, abbiano almeno cinque anni di servizio ovvero dieci anni di attività come coordinatori nell'ambito delle attività disciplinate dal presente comma.».