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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.37.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
5.37.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Nei servizi educativi e assistenziali, svolti ad integrazione delle attività istituzionali delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di consolidare l'intervenuto impiego di contratti di lavoro a tempo indeterminato, è confermata la facoltà delle fonti contrattuali collettive, sottoscritte da sindacati e associazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di prevedere la sospensione, con effetto sospensivo anche delle obbligazioni contributive a favore degli istituti previdenziali e assicurativi, dei rapporti di lavoro in relazione alla temporanea interruzione dei medesimi servizi per ragioni connesse ai calendari di attività delle scuole, fermo restando che i periodi della predetta sospensione vengono regolarmente conteggiati nel calcolo dell'anzianità contributiva utile per acquisire il diritto alla pensione. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i contesti nei quali si realizza un intervento bilaterale ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 atto a garantire il godimento di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto. Gli istituti che hanno avviato azioni sulla base di interpretazioni diverse rinunciano agli atti in coerenza con quanto chiarito al presente comma.