Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di superare i rischi per la salute e preservare l'integrità colturale dei terreni agricoli derivante dall'utilizzo come ammendante agricolo dei fanghi di depurazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, secondo i limiti previsti dall'articolo 41 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il Governo provvede alla redazione di uno specifico schema di decreto legislativo attuativo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Le regioni, in presenza di comprovate esigenze sanitarie, possono sospendere l'utilizzo in agricoltura dei suddetti fanghi nel proprio territorio.