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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.11.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
5.11.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 4, della legge 26 febbraio 1999, n. 42, è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Ferma restando la possibilità di avvalersi delle procedure per il riconoscimento dell'equivalenza del titoli del pregresso ordinamento alle lauree delle professioni sanitarie di cui alla legge 1o febbraio 2006, n. 43, coloro che hanno conseguito il titolo di diploma di massofisioterapista entro il 31 ottobre 2019, ultima sessione per il completamento dell'anno accademico, possono svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 30 giugno 2020, nell'elenco transitorio “iscrizione con riserva massofisioterapisti”, appositamente istituito presso gli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, fino al conseguimento di 36 mesi di attività lavorativa documentabile, prima di essere definitivamente inseriti nell'elenco speciale ad esaurimento massofisioterapisti di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 settembre 2019, n. 212».