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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 5.10.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
5.10.
inammissibile

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5-bis. Al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244», fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 7 agosto 2016, n. 160.»;
   b) all'allegato A, le lettere a) e b) del numero 3) sono abrogate.

  5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2020 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.