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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.96.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.96.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni dalla legge n. 157 del 2019, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2024.».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 453 milioni di euro per il 2020, a 909,8 milioni di euro per il 2021, a 713 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede: per il 2020, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguita del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico. Per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrisponde riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per l'anno 2023 si provvede: per la quota pari a 120 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200, dell'articolo 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per il restante onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.