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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.95.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.95.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di tutelare i principi del legittimo affidamento del contribuente in relazione agli obblighi di imposte e nuovi adempimenti fiscali e della non retroattività delle norme tributarie, è prorogata al 1o gennaio 2024 l'entrata in vigore delle disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per gli enti locali e le società di lavoro interinali.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, si provvede, per il 2020: quanto a 13 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 4 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 3 milioni di euro per l'anno 2020; per ciascuno degli anni successivi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.