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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.94.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.94.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. L'articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019, non si applica agli enti locali.

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede, per il 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 16 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, e per ciascuno degli anni successivi mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.