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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.7.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.7.
(inammissibile limitatamente al capoverso 3-bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».
  3-quater. La sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applica ai versamenti delle ritenute eseguiti a decorrere dal mese di luglio 2020.