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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.5.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.5.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di incentivare gli investimenti delle regioni sui propri territori, all'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «presente comma» sono aggiunte le seguenti: «la riduzione dei trasferimenti erariali di cui al periodo precedente non si applica per gli anni dal 2023 al 2034».

  3-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034. In assenza dei dati definitivi per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, la regolazione finanziaria è effettuata entro l'anno 2022 confermando gli importi dell'ultima annualità definita con il decreto di cui al presente comma».
  3-quater. All'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non trova applicazione per gli anni dal 2023 al 2034».
  3-quinquies. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 322 è aggiunto il seguente: «322-bis. Per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, le risorse derivanti dalla mancata riduzione dei trasferimenti di cui al comma 321 ed all'articolo 2, comma 64, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a nuovi investimenti diretti e indiretti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,».
  3-sexies. All'onere di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies, pari a 194 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi per investimenti assegnati alle regioni a Statuto ordinario di cui al comma 134 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
  3-septies. La tabella I di cui all'articolo 1, comma 66, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 162, è sostituita dalla seguente:

Percentuali di riparto Riparto contributo investimenti
Contributo per ciascuno degli anni 2021 e 2022 Contributo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 Contributo anno 2026 Contributo per ciascuno degli anni 2027 e 2032 Contributo anno 2033 Contributo anno 2034
3,16%4.269.481,584.459.236,328.728.717,8910.151.878,4211.575.038,95189.754,74
2,50%3.373.081,583.522.996,326.896.077,898.020.438,429.144.798,95149.914,74
4,46%6.021.781,586.289.416,3212.311.197,8914.318.458,4216.325.718,95267.634,74
10,54%14.228.786,8414.861.177,3729.089.964,2133.832.893,1638.575.822,11632.390,53
8,51%11.483.881,5811.994.276,3223.478.157,8927.306.118,4231.134.078,95510.394,74
11,70%15.799.476,3216.501.675,2632.301.151,5837.567.643,6842.834.135,79702.198,95
3,10%4.186.065,794.372.113,168.558.178,959.953.534,2111.348.889,47186.047,37
17,48%23.601.410,5324.650.362,1148.251.772,6356.118.909,4763.986.046,321.048.951,58
3,48%4.701.197,374.910.139,479.611.336,8411.178.402,6312.745.468,42208.942,11
0,96%1.292.234,211.349.666.842.641.901,053.072.645,793.503.390,5357.432,63
8,23%11.106.734,2111.600.366,8422.707.101,0526.409.345,7930.111.590,53493.632,63
8,15%11.006.123,6811.495.284,7422.501.408,4226.170.116,3229.838.824,21489.161,05
7,82%10.553.376,3211.022.415,2621.575.791,5825.093.583,6828.611.375,79469.038,95
1,96%2.648.771,052.766.494,215.415.265,266.298.188,957.181.112,63117.723,16
7,95%10.727.597,3711.204.379,4721.931.976,8425.507.842,6329.083.708,42476.782,11
100,00%135.000.000,00141.000.000,00276.000.000,00321.000.000,00366.000.000,006.000.000,00