4.45.
(nuova formulazione)
approvato
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 9, del decreto-legge 28 marzo 2014, n.47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è sostituito dai seguenti:
«2-bis. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, negli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l'anno 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti.
2-ter. L'aliquota prevista all'articolo 3, comma 2, penultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un'ordinanza sindacale una “zona rossa”».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 2,01 milioni di euro per il 2020, 3,48 milioni di euro per il 2021 e 3,51 milioni di euro a decorrere dal 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 190 del 2014.