Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I commi da 634 a 652 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 140 milioni di euro per il 2020, 500 milioni di euro per il 2021 e 450 milioni di euro per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018.