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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.42.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.42.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. L'articolo 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applica a decorrere dal 1o luglio 2020. Sono fatti salvi i comportamenti difformi adottati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente disposizione e non si fa luogo alla restituzione di quanto già versato.

  3-ter. All'articolo 62-quinquies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le parole: «rivendite» sono sostituite dalle seguenti: «sistemi di vendita».
  3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 15,3 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.