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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.41.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.41.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1089, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2020».

  3-ter. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma precedente, alle operazioni realizzate mediante concessione di finanziamenti, si applicano, in quanto compatibili, anche le disposizioni degli articoli 4 e 7.1 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 30 aprile 1999, n. 130, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta apposita deliberazione contenente l'indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti al cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, così come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Per il caso di sottoposizione del soggetto finanziato a qualsiasi procedura concorsuale o di gestione delle crisi applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 7, comma 2-octies della legge 30 aprile 1999, n. 130. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività, alla società di cartolarizzazione o ad altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa.