stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.35.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.35.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di confermare la prassi interpretativa secondo cui la disciplina fiscale prevista per le fusioni si applica a tutte le tipologie di fusione, incluse le fusioni inverse, ovvero quando la partecipata incorpora la partecipante, per identità sotto il profilo giuridico ed economico con la fusione diretta, l'articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le norme ivi contenute si applicano a qualunque tipo di fusione, anche nel caso di fusione inversa, vale a dire quando la società incorporante è la società partecipata.

  3-ter. Il comma 5 dell'articolo 172 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che tale comma è applicabile alle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse, anche per fusione inversa, siano esse incorporate o incorporanti.
  3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, l'articolo 13, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si interpreta nel senso che non rientra nei casi di utilizzo fiscalmente rilevante della relativa riserva l'annullamento per effetto di differenze da fusione, laddove non diano luogo a distribuzioni, rimborsi o conguagli in denaro.