Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi 691 e 692 sono abrogati.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 209 milioni di euro nel 2020, di 2.026 milioni di euro nel 2021 e di 1,426 milioni di euro nel 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.