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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.3.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 185 le parole: «dal 1o gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020» sono sostituite con le seguenti: «dal 1o gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022»;
   b) dopo il comma 195, sono inseriti i seguenti:
  «195-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: “dal 1o aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021”.
   195-ter. All'articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: “entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019” sono sostituite con le seguenti: “entro il 31 dicembre 2021, ovvero entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021”»;
   c) al comma 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «1o gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 30 giugno 2022 e il 30 giugno 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
    2) alla lettera b), le parole: «1o gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio e il 31 dicembre 2022, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2021»;
   d) al comma 198 le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2020»;
   e) il comma 209 è soppresso.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 227,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 200 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, al Ministero dello sviluppo economico per 10 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 17,1 milioni di euro per gli anni 2022 e 2021.