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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.29.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.29.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il comma 680 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:
  «680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni delle spese sanitarie indicate nell'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alle altre spese sanitarie detraibili dai contribuenti in base alla normativa vigente».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2021 e 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante utilizzo dette risorse destinate all'attuazione della misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti dette risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.