Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022», sono soppresse.
3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.