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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.24.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.24.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021, a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022», sono soppresse.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 1.221 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1.683 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.