Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «1o ottobre 2020» sono sostituite con le seguenti: «1o ottobre 2021», e le parole: «1o gennaio 2021» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2022».
3-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 117 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.