Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» inserite le seguenti: «di almeno uno».
3-ter. All'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, le parole: «1o gennaio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2020» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020.».
2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.