Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 e nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.