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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.18.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.18.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I commi da 661 a 676 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono abrogati.

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 59 milioni di euro nel 2020 e 350 milioni di euro nel 2021 e nel 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.