Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, al comma 6-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste dal comma 6 non si applicano anche nel caso in cui i soggetti per i quali l'obbligo di cui al comma 1 è decorso dal 1o luglio 2019 trasmettono i corrispettivi relativi al 2019 entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.».