Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 830 è sostituito dal seguente:
«830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento».