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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.141.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.141.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 830 è sostituito dal seguente:
  «830. È soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali, argini e rivi in consegna ai comuni di Venezia, Mira e ai comuni di gronda lagunare ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 è ridotta di almeno il 50 per cento».