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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.14.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.14.
(inammissibile limitatamente al capoverso 3-bis)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 17-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, ultimo periodo, le parole: «, senza possibilità di compensazione» sono soppresse;
   b) al comma 5, dopo le parole: «comma 2,» sono inserite le seguenti: «di almeno uno».

  3-ter. All'articolo 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2020, e solo ai contratti stipulati a decorrere dal 1o gennaio 2020».

  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
   a) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 45 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 20 milioni di euro, al Ministero dello sviluppo economico per 8 milioni di euro, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 15 milioni e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni.