Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad esclusione degli investimenti per i quali, alla medesima data, risulti un ordine accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione».