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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.135.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.135.
inammissibile

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore dell'intervento ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con il Ministero dell'economia e finanze vengono individuate ulteriori modalità di cessione dei credito. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.