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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.128.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.128.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dall'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in legge con modificazioni dalla legge 19 dicembre n. 157 è così sostituito: «3-bis. A decorrere dal 1o luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 3.000 euro. A decorrere dal 1o gennaio 2023, il predetto divieto rimane riferito alla cifra di 3.000 euro».

ident. 4.80.