Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 140,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 234 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.