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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.11.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.11.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 632, alinea, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio 2023»;
   b) al terzo periodo, le parole: «al 40 per cento per l'anno 2020 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 40 per cento per l'anno 2023 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2024»;
   c) al quarto periodo, le parole: «al 50 per cento per l'anno 2020 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento per l'anno 2023 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2024».

  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis del presente articolo, valutati complessivamente in un milione di euro per l'anno 2020, 5,4 milioni di euro per l'anno 2021, 7,6 milioni di euro per l'anno 2022 e 5,9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.