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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.102.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.102.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo sostituire le parole: «nell'anno 2019» con le parole: «negli anni 2019 e 2020».

  Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, comma 3-bis, pari a 163 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 18 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dello sviluppo economico per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per l'anno 2020, al MIUR per 2 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'interno per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 7 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della difesa per 5 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 13 milioni per l'anno 2020, al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per 3 milioni di euro per l'anno 2020, al Ministero della salute per 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al restante onere si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione alla misura nota come «reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto- legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.