Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385)
1. L'articolo 125-sexies, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:
«Art. 125-sexies. – 1. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito che include tutti i costi posti a suo carico, ad eccezione delle imposte e dei costi corrisposti dal finanziatore a terzi per prestazioni già integralmente svolte.
2. Il comma 1 si applica ai soli contratti stipulati a decorrere dall'11 novembre 2019».