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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.08.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.08.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 3.1, dopo le parole: «legge 24 dicembre 2007, n. 244» sono inserite le seguenti: «, oppure per il riconoscimento di un credito di importo pari all'ammontare della detrazione che sarebbe spettata a fronte degli interventi di cui ai predetti commi, da erogare in un conto dedicato, non concorrente alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e ripartito in dieci quote annuali di pari importo»;
   b) dopo il comma 3.1, è aggiunto il seguente:
  «3.1-bis Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative relative all'accredito sul conto corrente dedicato del beneficiario di cui al comma 3.1».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dei fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.