Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Misure in materia di banche di credito cooperativo)
1. All'articolo 70-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. Alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, a cui lo stesso soggetto è consorziato, non partecipanti al medesimo gruppo IVA, si applica il comma 2 dell'articolo 10 del presente decreto.
3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, la verifica della condizione prevista dall'articolo 10, secondo comma, ai sensi della quale, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, va effettuata sulla base della percentuale determinata:
a) in capo al consorziato, per ognuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia dell'opzione per la costituzione del gruppo IVA, compresi nel triennio di riferimento;
b) in capo al gruppo IVA, per ognuno degli anni di validità dell'opzione per la costituzione del gruppo medesimo, compresi nel triennio di riferimento.».