stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.04.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.04.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure in materia di banche di credito cooperativo)

  1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo è altresì assolto dalle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che, in alternativa alla costituzione del gruppo bancario cooperativo, hanno esercitato la facoltà di adottare sistemi di tutela istituzionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, fino alla data di adesione ad un sistema di tutela istituzionale di cui allo stesso articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, dall'adesione delle stesse al Fondo temporaneo di cui al presente comma.»;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. L'adesione di una banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, ovvero, per una banca di credito cooperativo avente sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, al sistema di tutela istituzionale, non comporta il venir meno dell'adesione della stessa al Fondo temporaneo. Al più tardi alla data dell'adesione dell'ultima banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo o al sistema di tutela istituzionale, gli organi del Fondo, previa consultazione con le capogruppo dei gruppi bancari cooperativi e con l'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, convocano l'Assemblea per deliberare sulle modalità di scioglimento dello stesso».

  2. All'articolo 150-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4-bis, dopo le parole: «anche dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente» sono inserite le seguenti: «o dall'ente gestore del sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 37-bis, comma 1-bis, del presente decreto a cui aderisce l'emittente» e dopo le parole: «della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo» sono inserite le seguenti: «bancario cooperativo o del sistema di tutela istituzionale»;
   b) al comma 4-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento e per la validità delle deliberazioni sono determinate dallo statuto e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci finanziatori. Alle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo emittenti azioni di finanziamento ai fini del presente comma non si applica l'articolo 2437, primo comma, lettera g), del codice civile.»;
   c) dopo il comma 4-ter è aggiunto il seguente:
  «4-quater. Ai fini di cui all'articolo 57 del presente decreto e di cui agli articoli 2501-ter e 2506 del codice civile, in caso di fusioni o scissioni alle quali partecipano banche di credito cooperativo che abbiano emesso azioni di finanziamento, le banche di credito cooperativo incorporanti, risultanti dalla fusione o beneficiarie del trasferimento per scissione, possono emettere azioni di finanziamento ai sensi del comma 4-bis quando le azioni di finanziamento precedentemente emesse non siano state oggetto di rimborso ai sensi del comma 4. I diritti patrimoniali e amministrativi spettanti ai soci finanziatori sono stabiliti dallo statuto, anche in deroga a quanto previsto dal comma 3.».