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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.016.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
4.016.
inammissibile

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo della legge 21 dicembre 2019, n. 160)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 220 sono aggiunti i seguenti:
  «220-bis. Con riferimento agli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
   a) la detrazione dell'imposta lorda pari al 90 per cento degli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di cui al comma 219, spetta anche su edifici esistenti ubicati al di fuori della zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
   b) gli interventi previsti dal comma 220 non devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015 e di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
   220-ter. Le disposizioni contenute nel comma 220-bis si applicano per le spese sostenute per gli interventi per i quali l'autorizzazione del Soprintendente prevista dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, intervenga entro il 31 dicembre 2020.».