Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Disposizioni per la vendita al pubblico dei prodotti accessori ai tabacchi da fumo)
1. All'articolo 62-quinquies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli, da adottare entro il 30 aprile 2020, sono stabiliti, per gli esercizi di vicinato, le modalità e i requisiti per l'autorizzazione alla vendita e per l'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 1. Nelle more dell'adozione della determinazione prevista al primo periodo, è consentita l'attività di vendita e approvvigionamento agli esercizi di cui al presente comma.»;
b) al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «e agli esercizi di cui al comma 3-bis,»;
c) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 7, un pezzo dei prodotti di cui al comma 1 è equivalente ad un grammo convenzionale di tabacco lavorato di cui all'articolo 291-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.».
2. Al decreto ministeriale 6 marzo 2009, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «prodotti del tabacco» sono inserite le seguenti: «, ai prodotti accessori ai tabacchi da fumo» e dopo le parole: «dall'accisa» sono inserite le seguenti: «, dall'imposta di consumo»;
b) alla Tabella A, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
« a-bis) Prodotti accessori ai tabacchi da fumo: 200 pezzi di cartine, o di cartine arrotolate senza tabacco o di filtri, anche contenuti in confezioni miste.».