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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.9.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
3.9.
inammissibile

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di ridurre il differenziale tra le risorse storiche di riferimento e la quota spettante in sede di riparto del Fondo di solidarietà comunale, all'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis, capoverso d-ter) le parole: «5.500.000 milioni» sono sostituite dalle parole: «15.000.000 milioni» e le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «euro 100.000»;
   b) al comma 1-ter dopo la lettera b) aggiungere la seguente: « b-bis) quanto a 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232»;
   c) dopo il comma 1-quater sono aggiunti i seguenti:
  1-quinquies. Al comma 450 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 le parole: «4 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «2 per cento».
   1-sexies. Per i comuni nei quali l'applicazione del comma 1-quinquies determini la riduzione della quota spettante, questa è integrata mediante utilizzo delle risorse di cui alla lettera d-quater) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 eventualmente integrate dalle risorse non utilizzate dell'accantonamento costituito presso il Fondo di solidarietà comunale destinato alle fusioni dei comuni, di cui all'articolo 15 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.