Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
5-bis. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 marzo e il termine di cui all'articolo 1, comma 53 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 28 febbraio al 30 aprile.
5-ter. Sono fatte salve tutte le richieste di contributo comunicate dagli enti locali oltre la data del 15 gennaio 2020 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.