Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Limitatamente alle stazioni ferroviarie, per le attività individuate al numero 73 e 78 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1o agosto 2011, n. 151, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 sono presentate entro il 30 settembre 2021.