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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 3.3.  nelle commissioni riunite I-V in sede referente riferita al C. 2325

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 23/01/2020  [ apri ]
3.3.
inammissibile

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'ordinato passaggio al mercato libero nel settore del gas, all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Gli Enti locali e le società patrimoniali delle reti proprietari di una parte degli impianti degli ambiti territoriali minimi, definiti con i decreti del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 2011, n. 74 e 18 ottobre 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2011, n. 252, possono disporre l'alienazione al soggetto aggiudicatario del servizio dei beni patrimoniali in dotazione all'Ente locale o alla società patrimoniale, anche inserendola all'interno del bando di gara d'ambito di cui all'articolo 9 del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle sviluppo economico 12 novembre 2011, n. 226. Con riferimento ai cespiti di cui l'Ente ha disposto l'alienazione, il nuovo gestore corrisponde all'Ente locale o alla società patrimoniale una somma pari al valore di rimborso per gli impianti calcolato ai sensi degli articoli 5 e seguenti del Regolamento di cui al decreto del Ministro delle sviluppo economico 12 novembre 2012, n. 226. Il valore di rimborso corrisposto è ritenuto idoneo ai fini dei riconoscimenti tariffari come valore delle immobilizzazioni di località ai sensi dell'articolo 21 della regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione approvata con delibera di AEEGSI n. 367/2014/R/GAS, indipendentemente se trattasi di gestore uscente o entrante, ai sensi di quanto previsto al punto 21.1 lettera a) della suddetta delibera.