Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
”1-quater. Nelle materie di loro competenza, le sezioni specializzate possono affidare le funzioni di consulente tecnico del giudice agli iscritti in apposito elenco, nel quale hanno diritto di essere inseriti tutti i professionisti gli iscritti negli albi tenuti presso i tribunali ricompresi nell'ambito di competenza territoriale delle sezioni specializzate. Al professionista non spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per l'adempimento dell'incarico”.»
Conseguentemente alla rubrica dopo la parola: amministrativa aggiungere le seguenti: e misure organizzative per l'efficienza delle sezioni specializzate in materia di impresa.