Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
1. L'articolo 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, è sostituito dal seguente:
«Art. 1.
1. In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo pari a metà del tempo lavorato all'estero, fino ad un massimo di centottanta giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari e all'assistenza sanitaria, da estendere anche ai familiari a carico.
2. Ai fini della concessione delle prestazioni di cui al comma 1, i beneficiari devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) aver effettuato il rimpatrio entro il termine di centottanta giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale, a condizione che il rimpatrio risulti in data successiva al 1o novembre 1974;
b) per i lavoratori rimpatriati, l'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) essere vissuto in Italia per almeno 10 anni, prima dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.».
2. All'articolo 2 della legge 25 luglio 1975, n. 402, sostituire «30 giorni» con: «120 giorni».