Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Per gli anni 2020, 2021 e 2022, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, si applicano anche ai servizi civili regionali previsti dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
Agli oneri derivanti dall'applicazione dal presente comma, pari a 1.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per fare fronte ad esigenze indifferibili di cui al comma 199, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.